Art. 7.
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).

      1. Con regolamento adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i parametri tecnici in base ai quali è possibile procedere all'adeguamento graduale degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4. Il regolamento detta altresì i criteri per la progettazione degli impianti, individuando le modalità di redazione di una scheda tecnica che indichi il costo energetico del progetto ed i benefìci da esso derivanti in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

 

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      2. Fatte salve le prescrizioni tecniche più restrittive contenute nelle leggi regionali già vigenti, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Gli interventi di cui al presente comma, relativi agli impianti pubblici, sono realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. Gli impianti di cui al comma 2 devono avere un'intensità luminosa massima a 90o ed oltre compresa tra 0 e 1 candela per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso. Per l'illuminazione di monumenti, nei centri storici e in aree pedonali, ove è necessario il rispetto di determinati criteri estetici, paesaggistici e architettonici, è consentito l'impiego di apparecchi con una distribuzione dell'intensità luminosa massima tra 90o e 115o, compresa tra 0 e 10 candele per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso ed oltre 115o compresa tra 0 e 1 candela per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso. L'angolo si misura rispetto alla verticale verso il basso passante per i centri luminosi. I nuovi impianti devono essere dotati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa in relazione allo stato della tecnologia e al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività. La luminanza media mantenuta e l'illuminamento medio delle superfici illuminate non devono comunque superare il minimo richiesto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti. In mancanza di norme di sicurezza, la luminanza media mantenuta non deve superare 1 candela per metro quadro.
      4. Le case costruttrici, importatrici e fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati, la ripartizione della intensità luminosa agli angoli e
 

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con le incertezze di misura specificate nel regolamento di cui al comma 1.
      5. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso mantenendo una luminanza media non superiore a 5 candele per metro quadro e prevedendone lo spegnimento alle ore 24 se non di indispensabile e necessario uso notturno. Per quelle relative a esercizi di ogni tipo che svolgono attività dopo l'orario indicato lo spegnimento deve coincidere con l'orario di chiusura.
      6. Negli impianti di illuminazione di strutture architettoniche e monumentali devono essere realizzati sistemi ad emissione controllata dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per strutture di particolare e comprovato valore architettonico rientranti nell'elenco previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore, non intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare il 5 per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, se a sagoma regolare, e il 10 per cento se a sagoma irregolare, provvedendo allo spegnimento parziale o totale all'interno delle fasce di protezione, ovvero alla diminuzione della potenza impiegata dopo le ore 24, mantenendo una luminanza media non superiore a 2 candele per metro quadro.
      7. È fatto divieto di utilizzare, per esclusivi fini pubblicitari, anche se per uso temporaneo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono la luce verso la volta celeste. È fatto altresì divieto per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di capannoni, insediamenti industriali, artigianali, commerciali, abitazioni private e di ogni altro tipo di edificio di usare sistemi di proiezione luminosa dal basso verso l'alto, mantenendo sempre una luminanza media di 1 candela per metro quadro.
 

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      8. I progetti dei nuovi impianti di illuminazione nonché quelli per il rifacimento degli impianti esistenti devono essere redatti da professionisti abilitati e iscritti ad appositi albi tenuti dalle regioni. Dai progetti deve risultare la rispondenza degli impianti ai requisiti della presente legge. Nei progetti deve essere espressamente indicato il piano di manutenzione degli impianti scelto in modo da minimizzare i consumi energetici.